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Agenzia
delle entrate guida in PDF (aggiornamento 2007)
detrazioni Irpef - aliquote IVA agevolate- esenzione dal bollo auto.
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AGEVOLAZIONI FISCALI |
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AGEVOLAZIONE I.V.A. AL 4%
SULL'ACQUISTO DI VEICOLI:
 | ai sensi della Legge n. 97 del 9 aprile 1986; |
 | ai sensi della Legge n. 104/92 art. 27; |
 | ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 (Legge
Finanziaria 1998). |
 | ai sensi della Legge n. 342 del 21/11/00 art.
50 |
 | ai sensi della Legge n. 388 del 23/12/00 art.
30 |
 | ai sensi della Circolare Ministero delle
Finanze n. 1 del 03/01/00 |
 | ai sensi della Circolare Ministero delle
Finanze n. 46 del 11/05/01
L'agevolazione IVA ridotta al 4%, già prevista per i guidatori
disabili, con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio
automatico di serie, ora è estesa anche ai disabili di seguito
secificati, non in possesso di patente speciale per l'acquisto di
autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso
promiscuo o per trasporti specifici (entro i limiti di cilindrata di
2000 cc. per motori a benzina e 2800 cc. per motori diesel): |
 | Non vedenti e sordomuti; |
 | disabili psichici o mentali gravi titolari di indennità di
accompagnamento.
E' possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni
quattro anni, a meno che il veicolo non venga cancellato dal
Pubblico Registro a seguito di furto o demolizione.
Documentazione da presentare, che dovrà essere allegata alla fattura
del veicolo ed inviata dal concessionario all'Ufficio IVA entro 30
gg. dalla data della cessione:
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE
(O MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE).
 | fotocopia della patente di categoria
speciale; |
 | fotocopia del certificato della Commissione
Medica Provinciale con relativa prescrizione degli adattamenti di
guida, in occasione di primo rilascio o di rinnovo patente. |
 | atto notorio attestante che nel quadriennio
anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto di autovettura
in regime di IVA agevolata. |
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COLORO CHE SONO MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
PATENTE DOVRANNO INVECE ALLEGARE:
 | fotocopia del foglio rosa contenente
l'indicazione della prescrizione di guida. |
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FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI PRODURRE LA FOTOCOPIA DELLA PATENTE
ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO.
DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE
(TRASPORTATI)
 | fotocopia della carta di circolazione del
veicolo, oppure del foglio di via provvisorio; |
 | autocertificazione attestante che nel
quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto o
importazione di autovetture in regime di IVA agevolata; |
 | i disabili affetti da handicap psichico o
mentale, o con grave limitazione permanente della deambulazione,
compresi i pluriamputati, devono produrre fotocopia del certificato
per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda
Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92. Per coloro
che sono affetti da handicap sensoriale, è sufficiente presentare il
certificato di invalidità rilasciato da una qualsiasi Commisione
Medica Pubblica.
Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare, per i minori
oppure per le persone interdette è necessario allegare anche: |
 | certificato di stato di famiglia; unitamente ad
una autocertificazione nella quale si dichiara che la persona
disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
Per le categorie sopra citate il beneficio dell'iva agevolata si
ottiene a prescindere dall'adattamento del veicolo.
L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di
handicap rimane invece, elemento essenziale, ai fini della
concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur
affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non
sia stata dichiarata la "grave limitazione della capacità di
deambulazione" da parte delle Commissioni Mediche competenti.
ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
(BOLLO AUTO)
 | ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 e
relativa circolare n. 30/E del 27/01/98 emanata dal Ministero
delle Finanze; |
 | ai sensi della Legge 342 del 21/11/00; |
 | ai sensi della Circolare del Ministero delle
Finanze n° 186/E del 15/07/98; |
 | ai sensi della Circolare del Ministero delle
Finanze n° 207/E del 16/11/00; |
 | ai sensi della Circolare del Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/01.
Valida per un solo veicolo.
Questa normativa ha esteso anche alle categorie di disabili
sensoriali, psichici o mentali gravi tale esenzione. |
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Documentazione da inoltrare tramite RACCOMANDATA A.R. presso gli
Uffici delle Entrate territorialmente competenti oppure presso le
Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate (cercare
sull'elenco telefonico la voce "UFFICI FINANZIARI") entro 90 giorni
dalla data di scadenza del pagamento della tassa automobilistica; può
essere concesso ad un solo veicolo alla volta e non è necessario
presentare ogni anno una nuova richiesta di esenzione.
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE:
 | fotocopia della carta di circolazione
(libretto) riportante l'annotazione dell'avvenuto collaudo
relativo alle modifiche di guida come prescritto sulla patente
stessa; |
 | fotocopia della patente di guida speciale con
l'indicazione delle suddette modifiche; |
 | fotocopia della prescrizione di guida
rilasciata dalla Commissione Medica Provinciale (UNICAMENTE PER
COLORO CHE HANNO L'OBBLIGO DEL SOLO CAMBIO AUTOMATICO) |
 | fotocopia del certificato per l'accertamento
dell'handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale a norma
dell'art. 4 della Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI
APPARTENENZA); oppure il certificato ove sia indicata
l'invalidità, rilasciato da una Commissione Medica Pubblica. |
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DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE (TRASPORTATI):
 | fotocopia della carta di circolazione del
veicolo; |
 | fotocopia del certificato per l'accertamento
dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale
ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/92; oppure certificato di
invalidità. |
PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO di un familiare, per i
minori oppure per le persone interdette necessario allegare anche:
 | certificato di stato di famiglia |
 | autocertificazione nella quale si dichiara
che la persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario
del veicolo. |
ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 104/92
"Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità d'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le Commissioni Mediche che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali."
Documentazione richiesta per la prenotazione della suddetta visita
medica:
14. certificato di residenza (carta semplice);
15. certificato di stato di famiglia (carta semplice);
16. certificato del proprio medico curante attestante la patologia;
17. domanda da compilare (ritirare presso lo sportello della A.S.L.).
ESENZIONE IMPOSTA I.P.T.
ESENZIONE IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZIONE I.P.T. ( NUOVA
IMMATRICOLAZIONE O PASSAGGIO DI PROPRIETA'):
 | ai sensi del D.M. 27 nov. 98 n. 435 |
 | ai sensi della circolare del Ministero delle
Finanze, Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/2001.
Parallelamente all'esenzione del bollo, i veicoli destinati al
trasporo o alla guida dei disabili appartenenti alle categorie
sopra indicate (con esclusione, però, dei non vedenti e sordomuti
che non beneficiano di questa esenzione). |
AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER PRESTAZIONI RESE DALLE OFFICINE PER
L'ADATTAMENTO DEI VEICOLI;
 | Ai sensi della Circolare del Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11/05/01.
Attualmente la normativa dispone l'applicazione dell'iva agevolata
al 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, acquistata dai disabili per il proprio
trasporto oppure da titolari di patente B speciale, intestatari del
veicolo senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata
(2000 cc. per motori benzina e 2800 cc. per motori diesel), previsti
invece per l'acquisto del veicolo.
AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI, PARTI STACCATE
ED ACCESSORI DESTINATI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI PORTATORI DI
HANDICAP; |
 | Ai sensi della circolare del Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11.06.2001.
La suddetta normativa ha chiarito che l'agevolazione si applica
esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere
utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle
particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del
disabile e quindi non per i pezzi di ricambio riguardanti
strettamente il veicolo.
AGEVOLAZIONE IVA al 4% PER ACQUISTO SUSSIDI TECNICI ED
INFORMATICI: |
 | Ai sensi della Legge 30/1997 |
Il Ministero delle Finanze ha approvato il 14 marzo 1998, il decreto
che fissa le condizioni e le modalità alle quali è subordinata
l'applicazione dell'aliquota del 4% anche ai sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione
dei soggetti portatori di handicap;
Come sussidi tecnici e informativi vengono considerate: "le
apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune
reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a
facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o
grafica. Il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e
alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite
o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio".
DETRAZIONE IRPEF
(Oneri Deducibili quali SPESE MEDICHE):
 | ai sensi del Provvedimento del 25/01/01
dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze
Acquisto di veicoli e relative spese di riparazione:
a) da parte dei titolari di patente speciale;
b) da parte dei soggetti trasportati sotto-indicati: |
 | non vedenti e sordomuti; |
 | disabili con handicap psichico o mentale grave,
titolari dell'indennità di accompagnamento; |
 | disabili con grave limitazione della
deambulazione; |
 | disabili affetti da difficoltà motorie (per i
quali rimane l'obbligo di adattare la vettura); |
 | pluriamputati
Le spese riguardanti l'acquisto e l'eventuale adattamento dei mezzi
di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di
imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di
cilindrata, lo motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli per
uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, nonchè, dallo
scorso anno anche gli autocaravans, usati o nuovi.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel
corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.075,99
l'eventuale adattamento.
E' possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti
effettuati entro il quadriennio, solo a condizione che il primo
veicolo beneficiario risulti cancellato dal Pra (Pubblico Registro
Automobilistico).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga
riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di
€ 18.075,99, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, oppure si
può optare in alternativa, per la riparazione della stessa, in
quattro quote annuali di pari importo.
Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le
riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi
anche i costi di esercizio quali; il premio assicurativo, il
carburante e il lubrificante. Anche in questo casola detrazione ai
fini IRPEF spetta per una sola volta nel corso del quadriennio.
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo lordo
superiore a € 2.840,51 annuo (escluso le indennità e/o assegni di
invalidità e/o accompagno), il documento di spesa deve essere a lui
intestato. Se, invece, il disabile ha un reddito inferiore a tale
cifra e quindi è fiscalmente a carico di un familiare, il documento
comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al
disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta
fiscalmente a carico.
In favore delle persone non vedenti sono state, da ultimo,
introdotte le seguenti agevolazioni: |
 | detrazioni dell'IRPEF del 19% delle spese
sostenute per l'acquisto del cane guida (dal periodo d'imposta
2000). La detrazione può essere utilizzata, a scelta, in unica
soluzione oppure in quattro quote annuali di pari importo; |
 | detrazione forfettaria di € 516,456 (un milione
di vecchie lire) delle spese sostenute per il mantenimento del cane
guida. |
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ALTRE AGEVOLAZIONI |
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1. CONTRIBUTO PER MODIFICA-ADATTAMENTI DI GUIDA:
I titolari di patente di guida speciale possono richiedere la
concessione di un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per la
modifica degli strumenti di guida della propria autovettura.
La richiesta di contributo va inoltrata alla ASL. (Ufficio Invalidi
Civili) citando l'articolo 27, comma 1 della Legge n. 104/92 ed
esibendo i seguenti documenti:
 | fattura originale o copia conforme all'originale delle spese
sostenute; |
 | fotocopia della dichiarazione di invalidità, |
 | fotocopia della patente di guida; |
 | fotocopia del "Libretto di Circolazione" del veicolo.
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2. CONTRASSEGNO PER INVALIDI:
All'art. 188 del Codice della Strada viene stabilito che le persone
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta possono
richiedere presso il Comune di residenza, un'apposita autorizzazione
per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide. Tale autorizzazione resa nota mediante l'apposito
"contrassegno per invalidi" viene rilasciata previa presentazione di
certificazione medica fornita dall'ufficio medico-legale della ASL di
appartenenza.
L'autorizzazione ha validità 5 anni ed il rinnovo avviene con la
presentazione del certificato del medico curante che confermi il
persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al
rilascio.
La Legge 388/2000, ha previsto che per il rilascio dei contrassegni
invalidi "definitivi", non deve essere apposta nessuna marca da bollo
sia sulla domanda che sul contrassegno stesso.
La suddetta Legge (in attesa dell'emanazione del relativo D.M.), ha
stabilito che dal 1° gennaio 2002 per tutte le visite specialistiche
(comprese quelle delle Commissioni Mediche Locali e quelle degli
uffici di Medicina Legale), dovrà essere applicata la tariffa di €
11,87 a prestazione.
Dal 1°gennaio 2003 tali visite diverranno gratuite.
I parcheggi pubblici riservati ad invalidi possono essere occupati da
tutti coloro che sono in possesso dell'apposito contrassegno, senza
limitazioni di tempo. Il contrassegno invalidi è anche esteso ai
non vedenti.
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